Sentenza della Corte di Cassazione sull'applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. 133/2009 in relazione alle violazioni degli obblighi di Restrizione
Il distributore non risponde delle violazioni in materia di restrizioni REACH
Con la Sentenza n. 2024/1454, la Corte di Cassazione sancisce ufficialmente ciò che era già implicito nel testo dell’art. 16 del D.Lgs. 133/2009 (disciplina sanzionatoria REACH) in merito alle violazioni delle disposizioni di restrizione (Allegato XVII): al distributore non è contestabile la violazione di una disposizione di restrizione REACH, in quanto l’art. 16 del D.Lgs. 133/2009 cita solo come possibili responsabili il fabbricante, l’importatore, l’OR e l’utilizzatore a valle.
L’articolo 16 del D.Lgs 133/2009 relativo alla violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 67 del regolamento in materia di restrizione prevede infatti che:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall'Allegato XVII del regolamento al di fuori dei casi di cui all'articolo 67 del regolamento, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro.
Il ricorso, presentato presso il Tribunale di Genova da un’azienda italiana oggetto di contestazione da parte dell’Autorità competente, è dunque occasione per ribadire nero su bianco che le violazioni delle disposizioni di restrizione di cui all’allegato XVII del Regolamento 1907/2006 (REACH) sono unicamente imputabili a fabbricanti, importatori, OR e utilizzatori a valle escludendo dunque i distributori da ogni responsabilità.
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