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Sicurezza prodotto

Ultime (non) approvazioni e date di scadenze posticipate per sostanze attive biocide

Il programma di riesame delle sostanze attive biocide continua portando con sé aggiornamenti rilevanti

Alla luce del riesame della Commissione Europea riguardo l’approvazione delle sostanze attive biocide, sono state deliberate le decisioni di approvazione, non approvazione e rinvio delle date di scadenza di approvazione per alcune combinazioni sostanza attiva biocida/PT.

 


Ultime sostanze attive approvate

La Commissione Europea ha deciso di approvare le seguenti sostanze attive biocide, in combinazione a specifici PT, considerando l’opinione dell’Agenzia Europea delle sostanze chimiche (ECHA). Le date di approvazione e le sostanze attive coinvolte sono di seguito riportate:

  • Acido formico (EC 200-579-1; CAS 64-18-6) per i PT 2, 3, 4 e 5: dal 1° novembre 2024.
  • Diossido di zolfo, generato da zolfo mediante combustione (EC 231-195-2; CAS 7446-09-5) per il PT 4: dal 1° ottobre 2024.
     

Ultimi rinnovi di approvazione di sostanze attive

La Commissione Europea ha, inoltre, deciso di rinnovare l’approvazione della sostanza attiva Propiconazolo (EC 262-104-4; CAS 60207-90-1) per il suo uso nei PT 8; di conseguenza, la data di scadenza di approvazione è stabilita al 30 novembre 2030.

Il Propiconazolo è una sostanza attiva candidata alla sostituzione in quanto classificata come tossica per la riproduzione di categoria 1B in accordo al Regolamento CE n. 1272/2006 (o Reg. CLP); tuttavia, l’approvazione di principi attivi che soddisfano i criteri di esclusione può essere rinnovata solo se la sostanza attiva rispetta una delle seguenti condizioni dettate dall’art. 5 (2) del Regolamento UE n. 528/2012 (o BPR):

  1. il rischio per gli esseri umani, gli animali o per l’ambiente derivante dall’esposizione al principio attivo in un biocida, nelle peggiori realistiche condizioni d’uso, è trascurabile, specie quando il prodotto è utilizzato in sistemi chiusi o in altre condizioni tendenti a escludere il contatto con gli esseri umani e il rilascio nell’ambiente;
  2. è dimostrato che il principio attivo è essenziale per prevenire o contrastare un pericolo grave per la salute umana, per la salute animale o per l’ambiente; o
  3. la mancata approvazione del principio attivo avrebbe un impatto negativo sproporzionato sulla società rispetto ai rischi per la salute umana, la salute animale o l’ambiente derivanti dall’uso della sostanza.

La conclusione della valutazione di alternative alla sostanza attiva Propiconazolo per il suo uso in PT 8 ha portato la Commissione Europea a stabilire, con il sostegno e l’aiuto delle informazioni raccolte dagli Stati Membri, che il suo utilizzo sia ancora necessario per determinati usi. (Per approfondire)


Date di scadenza di approvazione posticipate

Tra gli ultimi aggiornamenti, la Commissione Europea ha ritenuto necessario posticipare la data di scadenza dell'approvazione dell'acido cloridrico (EC 231-595-7; CAS 7647-01-0) per il PT 2 al 31 ottobre 2026.
 

Ultime sostanze attive non approvate

Gli ultimi aggiornamenti in ambito biocidi hanno portato alla luce molte non approvazioni di sostanze attive in combinazione con specifici PT. Le ragioni delle non approvazioni sono per la maggior parte relative al mancato sostegno delle sostanze da parte di aziende o consorzi; pertanto, a seguito della mancata presentazione di un dossier tecnico a supporto della sostanza attiva, la Commissione Europea ha stabilito la loro non approvazione. Di seguito le sostanze attive non approvate per la ragione sopra descritta:

  • Bifenil-2-olo (EC 201-993-5; CAS 90-43-7) per il PT 7;
  • Dimetilditiocarbammato di potassio (EC 204-875-1; CAS 128-03-0) per i PT 9, 11 e 12;
  • Argento-polietilenimina-cloruro (EC -; CAS -) per i PT 1, 2 e 9;
  • 2,2-Dibromo-2-cianoacetammide (DBNPA) (EC 233-539-7; CAS 10222-01-2) per il PT 2;
  • Cloro attivo generato da cloruro di magnesio esaidrato e cloruro di potassio mediante elettrolisi (EC -; CAS -) per il PT 2;
  • Prodotti di reazione dell'acido glutammico e della N-(C12-C14-alchil)propilendiammina  (glucoprotamina) (EC 403-950-8; CAS 164907-72-6) per i PT 2, e 4;
  • Poli(ossi-1,2-etanediil), alfa. -[2-(dide-cilmetilammonio)etil]-.omega.-idrossi, propanoato (sale) (Bardap 26) (EC -; CAS 94667-33-1) per i PT 2, 4 e 10;
  • Aglio, estratti e loro derivati fisicamente modificati come tinture, oli essenziali, oleoresine, terpeni, frazioni prive di terpeni, distillati, residui, ecc. ottenuti da Allium sativum, Liliaceae (EC 232-371-1; CAS 8008-99-9) per il PT 19;
  • Brandy (EC -; CAS -) per il PT 19.

Infine, le seguenti sostanze attive non sono state approvate per l’uso in determinati tipi di prodotto a seguito della valutazione da parte delle autorità competenti, le quali hanno dichiarato di aver individuato rischi inaccettabili per la salute umana e di non essere riuscite a stabilire alcun uso sicuro:

  • zeolite di argento e di zinco (EC 603-404-0; CAS 130328-20-0) per il PT 4;
  • zeolite di argento (EC 620-078-5; CAS 130328-18-6) per il PT 4.
     

Fonte: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8)

 

 

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