Il rappresentante esclusivo, deve specificare nel dossier di registrazione l'identità del “fabbricante non comunitario” che rappresenta?
Il rappresentante esclusivo deve essere in grado di documentare chi sta rappresentando (ad es. il nome del fabbricante non UE può essere fornito nella Sezione 1.7 di IUCLID) e gli si raccomanda di allegare a tale sezione la lettera di nomina ricevuta dal fabbricante non UE. L'inserimento di tali informazioni nel dossier di registrazione non è obbligatorio, ma è necessario mantenerle a disposizione in caso di ispezione. Al rappresentante esclusivo si raccomanda anche di includere, nella sezione 1.7 di IUCLID, la “lista degli importatori”.
Le news più lette
-
Attuazione della Direttiva delegata (UE) 2024/232: esenzioni Pb e Cd in profili in plastica di PVC rigido recuperato
-
L’Italia recepisce la Direttiva (UE) 2022/431
-
Cambiano i criteri per il recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione: pubblicato il nuovo regolamento End of Waste
-
China RoHS: restrizioni su 4 ftalati
-
Nota interpretativa da parte del Ministero della Salute sulla definizione di “utilizzatore a valle” e “distributore” ai sensi del Reg. REACH
-
Rilasciate autorizzazioni all’uso per il Triossido di cromo e Fosfato di trixilile
Normachem informa
Come possiamo aiutarti?
Formazione
Normachem offre un ampio programma di formazione rivolto alle aziende.
Vedi tutti i corsiContattaci
Scrivici per avere informazioni più approfondite sui nostri servizi, corsi e convegni.
ScriviciIscriviti alla newsletter
Resta aggiornato su tutte le novità Normachem