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Sicurezza prodotto

Aggiornamenti sulla proposta di classificazione armonizzata per alcuni composti organici e inorganici dello Stronzio

Il 21 maggio 2024 è stata inviata per il controllo di conformità la proposta presentata dalla Svezia in merito alla revisione della classificazione ed etichettatura armonizzate di alcuni composti organici e inorganici dello Stronzio

In data 21 maggio 2024 è stata inviata, per il controllo di conformità, la proposta presentata dalla Svezia il 14 dicembre 2023 in merito alla revisione della classificazione ed etichettatura armonizzate di alcuni composti organici e inorganici dello Stronzio elencati in tabella:
 

Sostanze interessate

Nuova proposta

neodecanoato di stronzio [106705-37-7],

acetato di stronzio [543-94-2],

2,3-diidrossibutandioato di stronzio [868-19-9],

ossalato di stronzio [814-95-9],

cloruro di stronzio [10476-85-4],

nitrato di stronzio [10042-76-9],

fluoruro di stronzio [7783-48-4],

solfato di stronzio [7759-02-6],

carbonato di stronzio [1633-05-2],

stronzio idrogeno fosfato [13450-99-2],

idrossido di stronzio [18480-07-4],

5-[bis(carbossimetil)ammino] -2-carbossi-4-ciano-3-tiofeneaceato di stronzio  [135459-87-9].

Repr. 1B, H360d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


La proposta di classificazione ed etichettatura prevede l’armonizzazione della classe di pericolo Repr.1B, H360D, che comporterà delle modifiche importanti all’allegato VI del Reg. 1272/2008 CLP.

L’approvazione della proposta, e dunque l’introduzione della nuova classe di pericolo, avrà un impatto elevato sulla gestione degli obblighi previsti dalle normative Reach e CLP, a partire per esempio dall’adeguamento delle schede di sicurezza, delle notifiche PCN, e delle etichette dei prodotti. Altrettanto impattante potrebbe essere la gestione della sicurezza chimica aziendale, prevista dalla Direttiva 2004/37/CE (aggiornata dalla Direttiva (UE) 2022/431). Ricordiamo infatti che le sostanze classificate come Repr. 1A e Repr.1B dovranno essere gestite nei luoghi di lavoro esattamente come oggi sono gestite le sostanze classificate cancerogene o mutagene di cat. 1A e 1B.                                                                                                                

Raccomandiamo dunque alle aziende di valutare in anticipo le possibili ripercussioni che tali cambiamenti possono apportare alla propria gestione dei prodotti chimici.
 

Fonte: EUR-Lex, ECHA

 

 

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