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Sicurezza prodotto

Revisione del Regolamento 1272/2008 CLP

Regolamento delegato (UE) 2024/2865 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

In data 20 novembre è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2024/2865 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
 

PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE

ETICHETTE

  • Aggiornamento delle etichette: È stato introdotto il termine di aggiornamento dell’etichetta a 6 mesi nei casi di classificazione peggiorativa, oppure che richieda nuove informazioni Supplementari. Le modifiche di classificazione dovute ad aggiornamenti tecnico scientifici (ATP) rimarrà a discrezione della data stabilita dall’atto delegato stesso.
  • Etichette pieghevoli: È stata introdotta la possibilità di utilizzare regolarmente le etichette pieghevoli, applicando le norme generali in materia di apposizione e formattazione per garantirne la leggibilità.
  • Etichetta digitale: Non sostituisce l’etichetta fisica, tuttavia, è possibile utilizzarla per le sole informazioni supplementari di cui art.25. Le informazioni sull’etichetta digitale sono consultabili gratuitamente, disponibili in più lingue ed accessibili per almeno 10 anni.
  • Dimensione etichette e caratteri: I caratteri dovranno avere una dimensione minima espressa in mm in relazione alle diverse capacità del collo. L’etichetta dovrà essere stampata in nero su sfondo bianco ed una distanza interlinea pari al 120% della dimensione del carattere. Dovrà essere utilizzato un solo tipo di carattere per garantire una facile leggibilità.

Le presenti disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2027.

Tutte le sostanze/miscele immesse sul mercato prima del 1° gennaio 2027 e conformi alle disposizioni del precedente regolamento CLP, possono non essere adeguate al nuovo Regolamento 2024/2865 fino al 1° gennaio 2029.
 

NOTIFICHE PCN art.45 ed allegato VIII

Miscele: I distributori che immettono sul mercato miscele classificate come pericolose in base ai loro effetti sulla salute e/o fisici, hanno l’obbligo di eseguire la notifica PCN qualora distribuiscano dette miscele in altri Stati membri o rivendano sotto altro marchio o ri-etichettino.

Tale obbligo non si applica se i distributori possono dimostrare che gli organismi designati hanno già ricevuto le stesse informazioni dagli importatori o dagli utilizzatori a valle lungo la catena di approvvigionamento.
 

NOTIFICHE C&L: L’inventario delle classificazioni ed etichettature

Sostanze: Qualora i notificanti decidano di discostarsi da una classificazione esistente, dovranno dichiarare la ragione con un periodo di adeguamento di 6 mesi. In questo caso, l’identità dei notificanti dovrà essere resa pubblica, salvo richiesta di riservatezza.
 

LA VENDITA A DISTANZA – ONLINE

Quando sostanze o miscele sono immesse sul mercato tramite vendite a distanza, l’offerta indica chiaramente ed in modo visibile gli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 17 del regolamento, quali: Identificatori del prodotto, informazioni del fornitore, quantità nominale contenuta nel collo e se del caso frasi H, P, pittogrammi, avvertenze ed informazioni supplementari di etichettatura (ad esempio frasi EUH).
 

STAZIONI DI RICARICA

Sono state aggiunte all’art.2 del presente regolamento le definizioni di “ricarica” e “stazione di ricarica”. È stata stabilita una lista di categoria e classi di pericolo per le quali è vietata la vendita presso le stazioni di ricarica.  Il fornitore deve predisporre delle misure di attenuazione dei rischi, impedire l’uso ai bambini e garantire manutenzione ed assistenza immediata. Le etichette per ciascuna sostanza o miscela pericolosa devono essere fornite alla stazione e sono apposte saldamente in senso orizzontale in un punto visibile.
 

ALTRE MODIFICHE

Oltre alle modifiche ai principali macro-temi trattati il Regolamento delegato (UE) 2024/2865 prevede altre variazioni:

  • Sostanze contenenti più di un costituente e relativa classificazione
  • Carburanti per veicoli forniti in recipienti portatili
  • Classificazione armonizzata per gruppi di sostanze
  • Chiusura a prova di bambino anche per lesioni oculari di categoria 1
  • Transizione accelerata verso metodi di sperimentazione non basati sugli animali
     

Data la rilevanza dell’argomento, seguirà un approfondimento dedicato che vi permetterà di ottenere una disamina più completa sul tema.
 

Fonte: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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