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Sicurezza prodotto

Aggiornata la voce 70 dell’Allegato XVII del Regolamento REACH

Emanato il Regolamento (UE) 2024/1328 su D4, D5 e D6

È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/1328 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ottametilciclotetrasilossano (D4), il decametilciclopentasilossano (D5) e il dodecametilcicloesasilossano (D6).

Si tratta di un’estensione del campo di applicazione della restrizione n. 70 (già esistente), che ora comprende anche il D6 e non riguarda più soltanto i prodotti cosmetici da sciacquare.

Il Regolamento integra, infatti, la restrizione già esistente imponendo il divieto generale di immettere sul mercato sostanze o miscele contenenti D4, D5 e D6 in concentrazioni pari o superiori al 0,1%, a partire dal 6 giugno 2026.

Sono tuttavia previste alcune deroghe, quali le più significative:

  • per prodotti specifici, come ad esempio prodotti cosmetici diversi dai prodotti da sciacquare, dispositivi medici e medicinali, la restrizione si applica a partire da determinate date;
  • per il D5, se utilizzato come solvente per il lavaggio a secco di tessuti, pellame e pellicce, la restrizione si applica dopo il 6 giugno 2034;
  • la restrizione non si applica all’immissione sul mercato di D4, D5 e D6 per alcuni usi industriali (es. produzione di polimero di silicio, formulazione o nel (re)imballaggio di miscele, produzione di articoli, reagente di laboratorio nelle attività di ricerca e sviluppo svolte in condizioni controllate, ed altre);
  • la restrizione non si applica all’immissione sul mercato di D4, D5 e D6 quali residui da polimeri di silicio, a determinate condizioni.
  • la restrizione non si applica all’immissione sul mercato per l’uso, o all’uso, della sostanza D5 come solvente in sistemi di lavaggio a secco chiusi e rigorosamente controllati per tessuti, pellame e pellicce, in cui il solvente di lavaggio viene riciclato o incenerito.

Il regolamento è stato pubblicato il 17 maggio us nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GU.

È noto come le sostanze oggetto della restrizione siano ad oggi ampiamente utilizzate in molti settori; raccomandiamo dunque le aziende di prendere visione del testo della Restrizione per non farsi trovare impreparati al 6 giugno 2026 o ad eventuali altre date previste dalle deroghe per determinati prodotti.

Cogliamo infatti l’occasione per ricordare che, ad oggi, la disciplina sanzionatoria italiana in materia di inadempienze agli obblighi REACH e contenuta nel D.lgs 133/2009, prevede che la violazione delle restrizioni imposte dall’art. 67 ed Allegato XVII sia sanzionabile penalmente con arresto fino a 3 mesi o con ammenda da 40.000 a 150.000 euro. Ciò detto, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
 

Fonte: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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