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Sicurezza prodotto

Intenzione di identificazione del ‘Reactive Brown 51’ come SVHC

Nel mirino della Svezia per il primo trimestre 2025 l’identificazione del ‘Reactive Brown 51’ come SVHC da includere in Candidate List

La Svezia ha in programma di presentare entro febbraio 2025 una proposta al fine di includere il tetra(sodium/potassium)7-[(E)-{2-acetamido-4-[(E)-(4-{[4-chloro-6-({2-[(4-fluoro-6-{[4-(vinylsulfonyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazine-2-yl)amino]propyl}amino)-1,3,5-triazine-2-yl]amino}-5-sulfonato-1-naphthyl)diazenyl]-5-methoxyphenyl}diazenyl]-1,3,6-naphthalenetrisulfonate, noto anche come Reactive Brown 51 (EC: 466-490-7), tra le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) di Candidate List a causa delle sue proprietà tossiche per la riproduzione.

La sostanza, il più delle volte, viene utilizzata come colorante in ambito tessile per la produzione di tessuti, cuoio e pelliccia.

L’aggiornamento del registro delle intenzioni è il primo passo per poter inserire una SVHC in Candidate List. Le proposte, preparate sulla base dei requisiti previsti dall’Allegato XV del Regolamento REACH, verranno pubblicate sul sito web di ECHA, a disposizione del pubblico, ponendo inizio al periodo di consultazione, della durata di 45 giorni, durante il quale le parti interessate saranno invitate a presentare le proprie osservazioni.

Concluse le consultazioni, ECHA pubblica tutte le informazioni raccolte e, in caso di mancanza di osservazioni che possano rappresentare un ostacolo all’identificazione, la sostanza viene inserita in Candidate List. Viceversa, viene coinvolto il Comitato degli Stati Membri affinché si raggiunga un accordo unanime. Se ciò non fosse possibile, la decisione finale in merito all’inserimento o meno di tale sostanza spetta alla Commissione Europea.

Invitiamo quindi le aziende del settore o comunque interessate dagli usi di questa sostanza a monitorare la situazione da vicino, visto che l’inclusione del Reactive Brown 51 in Candidate List porterebbe all’applicabilità di nuovi obblighi in particolare negli articoli in cui la sostanza è contenuta (es.: comunicazione ai sensi dell’art. 33 del Reg. REACH e notifica presso il Database SCIP qualora si superasse la soglia dello 0,1% in peso).
 

Fonte: ECHA

 

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