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Sicurezza prodotto

Revoca autorizzazione per il dicromato di sodio al Gruppo Colle Srl

Mancata dimostrazione delle alternative esistenti in merito all’utilizzo del Dicromato di sodio come mordente della lana

In data 11 settembre 2023 è stata revocata l’autorizzazione all’azienda Gruppo Colle Srl in merito all’utilizzo del dicromato di sodio come mordente nella tintura della lana. La decisione di revoca è supportata dalla violazione dell’Art.60.4 del Regolamento 1907/2006 REACH, in quanto nella relazione di riesame vi è una mancata dimostrazione delle alternative esistenti in merito agli usi richiesti.

Come ormai noto, alcuni composti del cromo esavalente rientrano fra le sostanze elencate in Allegato XIV del Reg. REACH e, come tali, sono soggetti al processo di autorizzazione. L’autorizzazione viene rilasciata nei casi descritti dal paragrafo 60 del Reg. REACH; quindi, se il richiedente è in grado di dimostrare che il rischio per la salute umana o per l’ambiente comportato dall’uso della sostanza è adeguatamente controllato (art.60.2). Qualora ciò non fosse possibile, ad esempio per i cancerogeni senza soglia (rif. Art.60.3), l’autorizzazione può essere rilasciata solo nelle condizioni previste dall’art. 60.4:

4. Quando l'autorizzazione non può essere rilasciata a norma del paragrafo 2 o per le sostanze di cui al paragrafo 3, essa può essere rilasciata solo se risulta che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana o per l'ambiente, e se non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative

Per dimostrare quanto sopra, il richiedente deve presentare un dossier relativo alla sostanza da autorizzare che tratti i seguenti argomenti:

  • i rischi per l’uomo e l’ambiente riferiti agli usi della sostanza
  • i vantaggi socioeconomici derivanti dal suo uso e le conseguenze socioeconomiche di un rifiuto della autorizzazione
  • l’analisi delle alternative proposte e di un eventuale piano di sostituzione
  • le informazioni disponibili sui rischi che le eventuali sostanze o tecnologie alternative presentano per la salute umana o per l'ambiente.

Ne consegue che, in presenza di alternative valide, l’autorizzazione non può essere rilasciata e, nel caso di autorizzazioni già rilasciate, non potrà essere rinnovata. In questo contesto si inserisce la revoca qui segnalata, infatti, proprio una mancata dimostrazione accurata dell’assenza di alternative, ha portato la commissione europea a revocare l’autorizzazione precedentemente concessa.
 

La revoca in oggetto non è la prima per quanto riguarda i composti del cromo esavalente, infatti, ricordiamo la revoca dell’autorizzazione all’uso del Giallo di piombo solfocromato (N. CE: 215-693-7, n. CAS: 1344-37-2) e del Piombo cromato molibdato solfato rosso (N. CE: 235-759-9, n. CAS: 12656-85-8). Tale autorizzazione era stata rilasciata nel 2016 per diversi usi e successivamente, nel 2022, è stata revocata in relazione alla presenza di alternative a tali sostanze per gli usi autorizzati.

A ciò si aggiunge il recente annullamento parziale dell’autorizzazione all’uso del triossido di cromo da parte della corte di giustizia europea XC-144/21, sentenza del 20/04/2023). Il Parlamento Europeo ha presentato ricorso contro la Commissione Europea impugnando come tesi la violazione dei requisiti stabiliti dall’art. 60 sopra elencato, facendo riferimento al fatto che l’autorizzazione del triossido di cromo sia stata concessa anche in presenza di incertezze in merito ai requisiti necessari per ricevere tale concessione. La Corte di Giustizia si è pronunciata a favore dell’annullamento dell’autorizzazione concessa, condannando la Commissione europea alle spese. L’autorizzazione rimane valida ancora per un anno, entro il quale, la Commissione Europea dovrà esprimersi nuovamente in merito. In caso di annullamento definitivo, come avvenuto per il dicromato di sodio, gli utilizzatori dovranno immediatamente interromperne l’uso in quanto il Reg. REACH non prevede periodi transitori a valle dell’annullamento.

Alla luce della recente revoca e degli avvenimenti passati qui riassunti, appare sempre più evidente come la presenza di sostanze o tecnologie alternative sia un aspetto fondamentale da tenere in considerazione nel contesto di una domanda di autorizzazione. I dossier che compongono le domande di autorizzazione devono essere conformi all’art.60 del Reg. REACH in tutte le sue parti, e devono dimostrare in maniera esaustiva e comprovata l’assenza di alternative in riferimento agli utilizzi richiesti.

Nel caso in cui non si riesca a dimostrare quanto sopra indicato, sconsigliamo di intraprendere una richiesta di autorizzazione, poiché a seguito di questi recenti avvenimenti, verrebbe probabilmente rigettata.
 

Fonte: Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaNormachem

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