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Sicurezza prodotto

Autorizzazione concessa all'uso del 4-(1,1,3,3-tetrametil¬ butil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO) nell'ambito della produzione di vaccini

La Commissione Europea autorizza l'uso della sostanza alla Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, per la produzione di un vaccino contro la malattia di Lyme

In un passo significativo nel panorama delle normative europee, il 10 novembre 2023, la Commissione Europea ha emesso una decisione chiave riguardo all'autorizzazione all'immissione sul mercato e all'uso di una sostanza chimica fondamentale per la produzione di un vaccino contro la malattia di Lyme. Tale concessione è stata rilasciata in favore della Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG.

La sostanza in questione è il 4-(1,1,3,3-tetrametil­ butil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO), elencato nell'allegato XIV del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

L’uso autorizzato per tale sostanza si colloca nel settore industriale, come detergente nella purificazione della lipoproteina OspA, la quale viene utilizzata per la produzione del (candidato) vaccino contro la malattia di Lyme.

La Commissione ha basato la sua decisione sull’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, valutando attentamente i benefici socio-economici derivanti dall'uso della sostanza rispetto ai potenziali rischi per la salute umana e l'ambiente. Non sono state identificate sostanze o tecnologie alternative idonee.

Riferimento della decisione

C(2023) 7535

Data della decisione

10 Novembre 2023

Nome della sostanza

4-(1,1,3,3-tetrametil­ butil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO)

N. CE: -, N. CAS:-

Titolare dell’autorizzazione

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, Dr.-Boehringer-Gasse 5-11, 1121 Vienna, Austria.

Numero dell’autorizzazione

REACH/23/31/0

Uso autorizzato

Uso industriale come detergente nella purificazione della lipoproteina OspA successivamente utilizzata per la produzione del vaccino candidato contro la malattia di Lyme.

Data di scadenza del periodo di revisione

19 Novembre 2033

Motivi della decisione

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.


Questa autorizzazione rappresenta un importante passo avanti nell'equilibrio tra gli avanzamenti industriali e la salvaguardia della salute pubblica. La sostanza approvata svolgerà un ruolo cruciale nella produzione del vaccino contro la malattia di Lyme, evidenziando l'importanza della cooperazione tra settori per affrontare le sfide sanitarie globali.

Per ulteriori dettagli sulla decisione, è possibile consultare il riferimento della decisione (C/2023/784) sul sito ufficiale della Commissione Europea.


Fonte: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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