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Ambiente

Direttiva (EU) 2024/1760, il dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

Pubblicata la Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CS3D o CSDDD che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859

Come stabilito dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea (TUE), l’Unione Europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani sanciti nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Tali valori, dovrebbero essere alla base delle azioni dell’UE sulla scena internazionale, anche per quanto riguarda la promozione dello sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile dei paesi in via di sviluppo.

Tali principi e la crescente consapevolezza e preoccupazione per l’impatto delle attività aziendali sui diritti umani e l’ambiente hanno portato alla pubblicazione della Direttiva (EU) 2024/1937, che mira a colmare le lacune normative esistenti, imponendo obblighi chiari e vincolanti per le aziende, garantendo così che operino in modo trasparente e responsabile riducendo i rischi correlati alle loro attività.

La direttiva si applica anzi tutto a società:

  1. costituite in conformità alla normativa di uno Stato Membro UE che hanno avuto, in media, più di 1.000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450 milioni di euro nell’ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d’esercizio;
  2. costituite in conformità alla normativa di uno Stato extra-UE che abbiano generato un fatturato netto superiore a 450 milioni di euro nell’Unione Europea nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio.

L’applicazione è naturalmente anche estesa alle società, che pur senza raggiungere i limiti precedenti, sono capogruppo di un gruppo che abbia raggiunto tali limiti. Sono escluse dal campo di applicazione piccole e medie imprese.

La direttiva, una volta recepita dai vari Stati Membri UE, obbligherà le aziende coinvolte ad esercitare il “dovere di diligenza” (Due Diligence) basato sul rischio in materia di diritti umani e di ambiente, individuando impatti negativi sui diritti umani e impatti ambientali negativi (effettivi o potenziali) in capo a sé, alle proprie filiazioni o ai partner commerciali.

Tale attività implica:

  1. Adozione di una politica aziendale;
  2. Individuazione e valutazione degli impatti negativi effettivi e potenziali;
  3. Prevenzione degli impatti negativi potenziali e adozione di misure adeguate al fine di mitigare ed arrestare gli impatti negativi effettivi;
  4. Porre rimedio agli impatti negativi effettivi;
  5. Rendicontazione trasparente annuale sul proprio sito web dell’attività di Due Diligence condotta.

Oltre a ciò la direttiva impone anche alle aziende coinvolte l’adozione e attuazione di un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici al fine di garantire che la strategia aziendale sia compatibile con la transizione verso un’economia sostenibile, con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C e con il conseguimento della neutralità climatica.

La Direttiva entra in vigore il 26 luglio 2024. Gli Stati Membri hanno a disposizione 2 anni per recepirne il testo di legge a livello nazionale. Le disposizioni si applicheranno secondo specifici periodi transitori previsti per le aziende coinvolte in base alla loro dimensione.
 

Fonte: EUR-Lex

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