RIFIUTO
Definizione normativa di rifiuto
Dal punto di vista ambientale il termine rifiuto ha una sua definizione ben precisa: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l’obbligo di disfarsi. Tale definizione richiama dunque il punto di vista del detentore dello stesso rifiuto, focalizzandosi inoltre su un concetto ben specifico: il "disfarsi di qualcosa". Questo concetto, seppur il suo significato sia stato ampiamente discusso da dottrina e giurisprudenza, costituisce dunque la condizione necessaria e sufficiente perché un oggetto, un bene o un materiale sia classificato come rifiuto.
Così come espresso nella senzenza Cass.pen. Sez.III, 21.4.2017, n. 19206 “è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello appunto del disfarsi di suddetto materiale”.
Una volta correttamente identificato l'oggetto o il materiale come rifiuto, questo dovrà essere codificato sulla base di un elenco europeo dei rifiuti (CER) e dovranno essergli assegnate le eventuali caratteristiche di pericolo pertinenti.
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