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Sicurezza prodotto

Introdotte nuove modifiche agli allegati del Reg. POPs

Modifica del Regolamento POPs: diminuzione del limite di concentrazione per l’HBCDD e inclusione in allegato I del metossicloro e i suoi isomeri

Il Regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti (Persistent Organic Pollutants – POPs) ha lo scopo di proteggere la salute umana e l'ambiente da tali sostanze vietandone la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso, sulla base di quanto disposto dalla Convenzione di Stoccolma.

A tale scopo, il Regolamento vieta la fabbricazione, l’importazione e l’uso delle sostanze incluse in Allegato I. Di seguito riportiamo una descrizione delle ultime novità che riguardano proprio la lista delle sostanze vietate:

  1. Regolamento Delegato (UE) 2024/2555: è stato ridotto il limite di concentrazione da 100 mg/kg a 75 mg/kg dell’esabromociclododecano (HBCDD) presente in sostanze, miscele e articoli o come componente di articoli in cui è utilizzato come ritardante di fiamma. A deroga di quanto sopra riportato, considerando non indifferente la presenza di HBCDD all’interno della plastica riciclata e nei prodotti da essa derivati, è ancora valido il limite di concentrazione pari a 100 mg/kgnell’uso di polistirene riciclato per la produzione di materiali isolanti in EPS o XPS da utilizzare in edifici oppure opere di ingegneria civile. Tale deroga verrà riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 1° gennaio 2026;
     
  2. Regolamento Delegato (UE) 2024/2570: a seguito dell’undicesima conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma, è stato modificato l’allegato A della Stessa, al fine di includervi la sostanza metossicloro (CAS n. 72-43-5), rendendo opportuna anche la modifica dell’allegato I del Regolamento POPs. Il valore limite per il metossicloro e per tutti i suoi isomeri, o combinazione di essi, presenti come contaminanti non intenzionali in tracce in sostanze, miscele e articoli, è pari a 0.01 mg/kg.

Entrambi i Regolamenti entrano in vigore il 17 ottobre 2024.
 

Fonte: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (1 e 2)

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