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Sicurezza prodotto

Nuove autorizzazioni REACH

Rilascio dell’Autorizzazione REACH in merito all’utilizzo del dicromato di sodio e triossido di cromo

In data 10/04/2024 sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni in merito all’uso del dicromato di sodio:

  • Alle aziende ArcelorMittal Francia e ArcelorMittal Spagna, Acciaierie d'Italia S.p.A, Liberty Galati SA per il processo di passivazione della banda sagnata elettrolitica
     

In data 10/04/2024 sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni in merito all’uso del triossido di cromo:

  • Alle aziende ArcelorMittal Francia, ArcelorMittal Spagna per il processo di passivazione della banda sagnata elettrolitica e per la cromatura elettrolitica dell’acciaio non stagnato
  • All’azienda Liberty Galati SA per il processo di passivazione della banda sagnata elettrolitica
     

In data 25/04/2024 sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni in merito all’uso del triossido di cromo:

  • All’azienda Hueck-Engraving GmbH & Co.KG per la Cromatura funzionale di piastre da pressa di acciaio inossidabile di alta qualità per l’industria dei prodotti a base di legno di qualità premium
     

In data 25/04/2024 sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni in merito all’uso del triossido di cromo:

  • Alle aziende Cristina S.r.l. e Rubinetterie Ritmonio S.r.l., a socio unico per l’Elettrodeposizione su diversi tipi di substrati al fine di ottenere superfici funzionali dotate di elevata durabilità e di un aspetto argenteo brillante o opaco per applicazioni in ambito sanitario.
  • All’azienda Neoperl GmbH per la galvanoplastica fun­zionale di articoli igienici fabbricati in ottone con lo scopo specifico di ottenere un rivestimento finale in Cr (0) che determina una superficie ad alta durabilità e resistenza chimica.
     

Per contestualizzare l’impatto di questa notizia, si ricorda che l’autorizzazione REACH ha lo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno assicurando, al contempo, che i rischi che presentano le sostanze estremamente preoccupanti siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative tecnicamente ed economicamente valide.

 A tal riguardo, ricordiamo che secondo quanto previsto dall’ART.56 del Reg. 1907/2006 “un fabbricante, importatore o utilizzatore a valle si astiene dall’immettere sul mercato una sostanza destinata ad un determinato uso e dall’utilizzarla egli stesso se tale sostanza è inclusa nell’allegato XIV.”

Le aziende possono richiedere alla Commissione europea, l’autorizzazione all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del Reg. 1907/2006 previa presentazione di una relazione sulla sicurezza chimica dove viene provato, tramite test, che il rischio per la salute umana ed ambiente è adeguatamente controllato in merito all’utilizzo della sostanza stessa (art.60, par.2).

Quando l’autorizzazione non può essere rilasciata a norma del suddetto articolo, essa può essere rilasciata solo se risulta che i vantaggi socioeconomici prevalgano sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana ed ambiente, e se non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative (Art.60, par 4).
 

Fonte: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7)

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