Nuove autorizzazioni REACH
Rilascio dell’Autorizzazione REACH in merito all’utilizzo del dicromato di sodio e triossido di cromo
In data 10/04/2024 sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni in merito all’uso del dicromato di sodio:
- Alle aziende ArcelorMittal Francia e ArcelorMittal Spagna, Acciaierie d'Italia S.p.A, Liberty Galati SA per il processo di passivazione della banda sagnata elettrolitica
In data 10/04/2024 sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni in merito all’uso del triossido di cromo:
- Alle aziende ArcelorMittal Francia, ArcelorMittal Spagna per il processo di passivazione della banda sagnata elettrolitica e per la cromatura elettrolitica dell’acciaio non stagnato
- All’azienda Liberty Galati SA per il processo di passivazione della banda sagnata elettrolitica
In data 25/04/2024 sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni in merito all’uso del triossido di cromo:
- All’azienda Hueck-Engraving GmbH & Co.KG per la Cromatura funzionale di piastre da pressa di acciaio inossidabile di alta qualità per l’industria dei prodotti a base di legno di qualità premium
In data 25/04/2024 sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni in merito all’uso del triossido di cromo:
- Alle aziende Cristina S.r.l. e Rubinetterie Ritmonio S.r.l., a socio unico per l’Elettrodeposizione su diversi tipi di substrati al fine di ottenere superfici funzionali dotate di elevata durabilità e di un aspetto argenteo brillante o opaco per applicazioni in ambito sanitario.
- All’azienda Neoperl GmbH per la galvanoplastica funzionale di articoli igienici fabbricati in ottone con lo scopo specifico di ottenere un rivestimento finale in Cr (0) che determina una superficie ad alta durabilità e resistenza chimica.
Per contestualizzare l’impatto di questa notizia, si ricorda che l’autorizzazione REACH ha lo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno assicurando, al contempo, che i rischi che presentano le sostanze estremamente preoccupanti siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative tecnicamente ed economicamente valide.
A tal riguardo, ricordiamo che secondo quanto previsto dall’ART.56 del Reg. 1907/2006 “un fabbricante, importatore o utilizzatore a valle si astiene dall’immettere sul mercato una sostanza destinata ad un determinato uso e dall’utilizzarla egli stesso se tale sostanza è inclusa nell’allegato XIV.”
Le aziende possono richiedere alla Commissione europea, l’autorizzazione all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del Reg. 1907/2006 previa presentazione di una relazione sulla sicurezza chimica dove viene provato, tramite test, che il rischio per la salute umana ed ambiente è adeguatamente controllato in merito all’utilizzo della sostanza stessa (art.60, par.2).
Quando l’autorizzazione non può essere rilasciata a norma del suddetto articolo, essa può essere rilasciata solo se risulta che i vantaggi socioeconomici prevalgano sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana ed ambiente, e se non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative (Art.60, par 4).
Fonte: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7)
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