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Sicurezza ambientale

Sottoprodotti

Con l'articolo 184-bis D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) il legislatore nazionale accanto alla definizione di rifiuto ha individuato i criteri secondo cui una sostanza o un oggetto può essere definito come sottoprodotto. Con il D.M. 264/2016, è stato pubblicato successivamente nella Gazzetta Ufficiale un regolamento che ha l'obiettivo di uniformare l'interpretazione dei criteri secondo i quali una sostanza o un oggetto può essere qualificato come sottoprodotto.

Qualora si voglia qualificare un residuo di produzione come sottoprodotto e non come rifiuto, il produttore è tenuto a dimostrare che lo stesso possiede i requisiti individuati dalla legge. La gestione di un sottoprodotto rispetto ad un rifiuto può risultare vantaggioso per le aziende:

  • dal punto di vista economico, poiché il sottoprodotto può essere immediatamente immesso nelle logiche di mercato generando redditività. In aggiunta, i costi in termini di trasporto potrebbero risultare ridotti: i rifiuti, infatti, sono soggetti ad un trasporto dedicato con ovvi costi di gestione.
  • da un punto di vista organizzativo poiché non si pongono in essere tutte quelle modalità burocratiche ed organizzative per la gestione dei rifiuti (come, ad esempio, la corretta redazione dei formulari e la compilazione dei registri di carico e scarico).

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