Pubblicazione del Regolamento (UE) 2023/1132
Modificate le Appendici dell'Allegato XVII del Reg. REACH con l'aggiunta di nuove sostanze CMR
Il 9 giugno 2023 è stato pubblicato il nuovo Reg. (UE) 2023/1132 recante modifica al Reg. (CE) 1907/2006 (REACH) in merito alle sostanze CMR (cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione) soggette a restrizioni.
L’inclusione nelle Appendici dell’Allegato XVII del Reg. REACH relative alle restrizioni n. 28-29-30 riguarda varie sostanze tra cui:
- il “benzofenone”, spesso presente in molte fragranze, candele e profumatori
- il “cumene” spesso utilizzato nella produzione di pitture, lacche, resine e smalti
- il “bisfenolo S” ritrovabile in polimeri quali i policarbonati, carta termica, adesivi, ecc.
L’allegato XVII del Reg. (CE) n. 1907/2006 alle voci 28-29-30 vieta l’immissione sul mercato per l’uso e la vendita al pubblico di sostanze classificate come Cancerogene, Mutagene e Tossiche per la Riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B elencate nelle Appendici da 1 a 6 di tale allegato, nonché di miscele in cui tali sostanze superino i pertinenti limiti di concentrazione.
Dagli esempi riportati sopra si capisce quindi come molti prodotti destinati al pubblico possano essere impattati da questa novità. Le aziende interessate dovranno quindi valutare la presenza di tali composti nei propri prodotti e valutarne la sostituzione. Tale approccio è anche in linea con quanto previsto dalla normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto le sostanze CM (e presto anche le sostanze reprotossiche) sono sottoposte ad una valutazione del rischio che impone come prima cosa di eliminare o sostituire tali agenti chimici pericolosi.
Il Reg. (UE) 2023/1132 entra in vigore a partire dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, ma alcune sue parti (per esempio quelle relative alle tre sostanze precedentemente citate) si applicheranno obbligatoriamente a partire dal 1° dicembre 2023 (in linea con la cogenza del XVIII ATP del Reg. CLP).
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