Notifica di aggiornamento della restrizione 70 del Reg. REACH
Estensione del campo di applicazione della restrizione legata ai composti ciclosilossanici D4, D5, D6
È stata notificata alla WTO (World Trade Organisation) una bozza di Regolamento che modifica la voce n. 70 dell’Allegato XVII del Reg. 1907/2006 REACH.
La restrizione, già riguardante i composti ciclosilossanici D4 (Ottametilciclotetrasilossano, N. CAS 556-67-2, N. CE 209-136-7) e D5 (Decametilciclopentasilossano, N. CAS 541-02-6, N. CE 208-764-9) e il loro utilizzo in prodotti cosmetici da eliminare con acqua, viene potenziata. In particolare, viene esteso il campo di applicazione della restrizione sia a livello di sostanze coinvolte che di tipologie di prodotti ristretti.
Ai composti ciclosilossanici inclusi nella restrizione viene infatti aggiunto anche il D6 (Dodecametilcicloesasilossano, N. CAS 540-97-6, N. CE 208-762-8) e il divieto di immissione sul mercato riguarderà la presenza di D4, D5 e D6 come sostanze, costituenti di sostanze e in miscele al di sopra dello 0,1% in qualsiasi tipologia di prodotto chimico. Inoltre, non possono essere utilizzati come solventi per la pulizia a secco di tessuti, pelle e pellicce. Vi sono date di applicazione diverse a seconda della tipologia di prodotto: cosmetici wash-off, leave-on, per dispositivi medici, medicinali.
La restrizione presenta anche una serie di deroghe al divieto di immissione sul mercato di D4, D5, D6 al di sopra dello 0,1% in peso per i seguenti usi:
- usi industriali
- monomeri nella produzione di siliconi;
- intermedi nella produzione di siliconi;
- monomeri in reazioni di polimerizzazione;
- formulazione o (re)imballaggio di miscele;
- produzione di articoli;
- trattamenti di superfici non metalliche;
- reagenti di laboratorio in attività di ricerca e sviluppo condotte in condizioni controllate,
- dispositivi medici definiti nell’articolo 1, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2017/745 per il trattamento e la cura di cicatrici e ferite, la prevenzione di ferite e la cura della stomia,
- immissione sul mercato di D5 per la pulizia e il restauro di belle arti ed antichità.
Inoltre, sono presenti altre deroghe per specifiche condizioni in cui il D4, D5 e D6 si configurano come residui di polimeri a base di silicone. Infine, a titolo di deroga, la restrizione non si applica all’uso del D5 come solvente in condizioni strettamente controllate di pulizia a secco per i tessili, la pelle e le pellicce in cui il solvente viene riciclato o incenerito.
L’adozione del Regolamento è prevista entro fine anno.
Si ricorda che le tre sostanze oggetto della presente news sono SVHC di Candidate List, in ragione dei loro effetti PBT e vPvB. Si ricordano gli obblighi di trasmissione di informazione legati alle sostanze SVHC. In particolare, se presenti in prodotti chimici le sostanze SVHC dovranno essere dichiarate in sezione 15.1 delle schede di sicurezza, mentre se presenti in articoli deve esserne comunicata la presenza lungo la catena di approvvigionamento in accordo all’art. 33 del Reg. REACH.
Inoltre, si ricorda anche il recente Regolamento 2023/707, che ha stabilito i criteri per la classificazione ai sensi del Reg. CLP per le nuove classi di pericolo PBT e vPvB e ha stabilito i periodi transitori per la classificazione e l’etichettatura di prodotti chimici così classificati. Si raccomanda in questo senso il dialogo costante con i propri fornitori per garantire l’immissione sul mercato di prodotti conformi al termine del periodo transitorio.
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